Ulteriore incremento del tasso di interesse di dilazione e differimento contributivo
Con la circ. n. 81, pubblicata ieri, l’INPS, a seguito della decisione della Bce dello scorso 14 settembre – consistente nell’innalzamento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso ufficiale di riferimento, TUR) – ha ulteriormente incrementato il tasso di interesse di dilazione e differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, incidente anche sulla misura delle sanzioni civili ex art. 116 commi 8, lett. a) e b), e 10 della L. 388/2000.
Nel dettaglio, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili di cui all’art. 2 comma 11 del DL 338/89 è pari al tasso del 10,5% annuo e si applica alle rateazioni presentate dal 20 settembre 2023.
I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso di interesse non subiranno modificazioni.
Inoltre, dal 20 settembre 2023, andrà calcolato al tasso del 10,5% annuo anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi: ove venga accordata l’autorizzazione, il tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2023.
Tale decisione di politica monetaria incide poi sulla misura delle sanzioni civili come segue:
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 10% in ragione d’anno (tasso del 4,5% maggiorato di 5,5 punti);
- la misura del 10% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi ex art. 116 comma 8 lett. b) secondo periodo della L. 388/2000;
- resta ferma, in caso di evasione ex art. 116 comma 8 lett. b) primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 10% annuo anche nell’ipotesi di cui all’art. 116 comma 10.