Omessa tenuta della contabilità con dolo specifico per la bancarotta fraudolenta
È necessario accertare che scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori
Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in caso di bancarotta documentale “specifica” non è quello generico, sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta della contabilità, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione.
Si tratta della fattispecie descritta nella prima parte del comma 1 n. 2 dell’art. 216 del RD 267/42 (oggi confluito nella corrispondente disposizione dell’art. 322 del DLgs. 14/2019), su cui si sofferma la Cassazione nella sentenza n. 38747 depositata ieri. Tale disposizione stabilisce che è punito chi “ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili