Opponibile alla liquidazione coatta la sentenza di condanna non definitiva
Il creditore deve essere ammesso al passivo con riserva, il commissario può impugnare il provvedimento
La Cassazione, con l’ordinanza n. 27163 depositata ieri, ha enunciato, in tema di liquidazione coatta amministrativa (LCA), il principio secondo cui la sentenza di condanna, non ancora passata in giudicato, pronunciata nei confronti di un soggetto successivamente sottoposto alla procedura di liquidazione coatta, è opponibile alla procedura concorsuale; il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve, quindi, essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell’art. 96 comma 2 n. 3 del RD 267/42, può proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa, quindi, improcedibile.
La questione che viene in rilievo è se possa trovare applicazione anche nella liquidazione coatta amministrativa l’art. 96 comma 2 n. 3 del RD 267/42, ...