Prove di origine ad hoc per i prodotti siderurgici
L’obiettivo è far rispettare i divieti di importazione in Ue di materie prime russe
L’undicesimo pacchetto di sanzioni adottato dall’Unione europea nei confronti della Federazione russa, pubblicato lo scorso 23 giugno con Regolamento (Ue) 2023/1214, ha introdotto nuove limitazioni agli scambi commerciali in conseguenza del protrarsi del conflitto armato con l’Ucraina.
Tra le misure di nuova introduzione, risulta particolarmente impattante per gli importatori unionali di prodotti siderurgici il disposto di cui all’art. 1, par. 12, che modifica il par. 1, lett. d) dell’art. 3-octies del Regolamento (Ue) n. 833/2014.
Prima della sua modifica, tale articolo già prevedeva il divieto d’importazione o di acquisto, a partire dal 30 settembre 2023, dei prodotti siderurgici dell’Allegato XVII se sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo
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