Istanza di sospensione dei contributi INPS per gli alluvionati con termini diversi
Per gli agricoli invio entro il 30 settembre; per artigiani, commercianti, professionisti e datori di lavoro domestico vale il termine del 20 novembre
In favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione e indicati nell’allegato 1, l’art. 1 del DL 61/2023 (DL “Alluvioni”) ha previsto la possibilità di sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
La ripresa è fissata dalla norma in commento al 20 novembre 2023, termine entro il quale i soggetti che si sono avvalsi dell’agevolazione devono effettuare gli adempimenti e versare i contributi sospesi in unica soluzione e senza applicazione
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