Più limiti alle responsabilità solidali nei trasferimenti di aziende in crisi
L’acquirente risponderà dei debiti del cedente soltanto nei confronti dei lavoratori
L’art. 9 comma 1 lett. a) n. 3) della legge 111/2023 affida al Governo il compito di estendere a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi l’esclusione delle responsabilità previste dall’art. 14 del DLgs. 472/97 e dall’art. 2560 c.c. Quest’ultima disposizione stabilisce che il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’azienda venduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (comma 1): nell’alienazione di un’azienda commerciale, risponde dei suddetti debiti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (comma 2).
Tale forma di responsabilità solidale, del cessionario con l’alienante per le passività di costui, non opera espressamente in ...
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