Con la delega fiscale possibile l’utilizzo delle perdite maturate all’estero
Principio limitato alle perdite definitive, che non possono più trovare riconoscimento nell’altro Stato
Con l’art. 6 comma 1 lettera e) n. 4 della L. 111/2023, il Governo è stato delegato a rivedere il sistema delle perdite fiscali “in entrata”, ai fini del loro riconoscimento in capo alle società residenti secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Le prospettate modifiche sono tese, in linea di principio, a porre una sorta di continuità tra le posizioni maturate all’estero e in Italia, nella misura in cui le perdite sono definitive e, quindi, non più utilizzabili nello Stato in cui si sono formate.
Si tratta di un principio che, sinora, non ha trovato una soluzione a livello legislativo.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha saltuariamente analizzato questioni contigue nel caso dei trasferimenti di residenza in continuità giuridica ...
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