Diritto alla compensazione della banca post concordato legittimo se pattuito
Il patto di compensazione riconduce a un unico negozio le fasi di anticipazione e incasso dei crediti
Nelle procedure concorsuali regolate dal RD 267/42 la disciplina dei contratti in corso di esecuzione era (ed è) sostanzialmente differente a seconda della natura del concorso. Da un lato, nel fallimento, vige la regola, la cui statuizione “cardine” è contenuta nell’art. 72 comma 1, della sospensione automatica dei contratti. Dall’altro lato, nel concordato preventivo e in altre procedure che prevedono fisiologicamente la continuità aziendale, vige il principio di carattere opposto, secondo il quale i contratti pendenti proseguono, salva la possibilità per il debitore, prevista dall’art. 169-bis del RD 267/42, di chiedere il loro scioglimento o la loro sospensione; si tratta però di una facoltà a cui si può ricorrere solo per i concordati aperti dalla entrata in
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