La comunicazione del titolare effettivo è un nuovo obbligo di dubbia utilità
Gentile Redazione,
con la recentissima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del decreto MIMIT del 29 settembre 2023 siamo di fronte all’ennesimo adempimento posto a carico di società ed enti e che noi professionisti siamo chiamati a seguire, oltretutto con una certa celerità vista la scadenza fissata per il prossimo 11 dicembre.
Si tratta, come tutti ben sapete, della comunicazione, da inviare alle Camere di Commercio competenti, del titolare effettivo di società ed enti specificamente individuati dalla norma citata.
Mai come in questo caso si tratta di un nuovo obbligo di dubbia utilità che, unitamente a tutta la burocrazia già a carico dei soggetti interessati, sovente non aggiunge nulla a quanto già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, e non solo.
Lo so, la polemica in questo caso risulta quanto mai tardiva visto che siamo di fronte a un obbligo divenuto normativo, ma la speranza che l’iter deliberativo che ci ha condotti fino a qui si insabbiasse nelle solite pastoie burocratiche era elevata.
Anche perché, con animo incantato, qualcuno di noi professionisti si illudeva delle dichiarazioni, da più parte sbandierate, dell’avvio di un percorso di semplificazione! Sì perché, alla faccia di tale semplificazione, occorre chiarire che le informazioni trasmesse fino a ora alle Camere di Commercio competenti potrebbero già indicare i soggetti che ricoprono la qualifica di titolare effettivo senza che sia necessario inviare una nuova comunicazione.
E tale comunicazione, già di per sé del tutto superflua, andrà inviata ogni anno!
Qualcuno potrebbe obiettare che le informazioni oggetto di tale nuovo adempimento siano precluse in caso di trust o di società che vedono la presenza nella propria compagine sociale di soggetti fiduciari, ma anche in questo caso la risposta è quanto mai semplice.
In presenza di verifiche tributarie o ancor più di indagini giudiziarie esistono già norme che consentano, laddove vi sia un interesse legittimo da tutelare, l’accesso alle informazioni che non risultino di pubblico dominio, con buona pace di coloro che paventano l’esistenza di segreti inconfessabili o situazioni di chissà quale pericolosità che non siano invece, per la maggior parte dei casi, semplici esigenze di riservatezza.
Non si comprende, dunque, la ratio di questa ulteriore perdita di tempo (e di soldi) che soprattutto in questo difficilissimo periodo si sarebbe potuta tranquillamente evitare!
Raffaele Iannopollo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro-Urbino