Rapporto di gruppo e analisi economica non salvano dalla bancarotta fraudolenta
Per escludere la natura distrattiva bisogna indicare il saldo finale positivo delle operazioni e la concreta prevedibilità di vantaggi compensativi
La giurisprudenza prevalente in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione ritiene che, nel valutare come distrattiva un’operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, occorra tenere conto del “rapporto di gruppo”. Il reato sarà così escluso se, con valutazione prognostica, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l’operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (cfr., ad esempio, Cass. n. 36764/2006).
Torna su questo tema la sentenza n. 42117 depositata ieri dalla Cassazione, in un caso in cui l’assunto di fondo della difesa era proprio volto a evidenziare la peculiarità del rapporto ...
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