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Deleghe per i servizi delle e-fatture anche senza dichiarazione IVA

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 ottobre 2023

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Il provvedimento Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018 n. 291241 ha previsto che l’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica fosse subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante “nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega”.

Con l’estensione del perimetro degli operatori economici obbligati alla trasmissione di e-fatture via SdI, che include, dal 1° luglio 2022 anche i soggetti in regime di franchigia che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, e che comprenderà dal 2024 anche coloro che si attestavano sotto detta soglia, si è reso necessario un aggiornamento del sistema di attivazione. Con il provvedimento n. 373040, pubblicato ieri, 17 ottobre, si è proceduto pertanto alla modifica del precedente provvedimento e al conseguente adeguamento delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe.

Posto che i soggetti in regime di franchigia non presentano la dichiarazione annuale IVA, gli elementi di riscontro per l’attivazione delle deleghe verranno desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente.

In particolare, se, in linea generale, agli operatori economici è richiesto di indicare l’importo corrispondente al volume d’affari e quelli corrispondenti all’imposta dovuta e a credito, risultanti dal modello IVA, i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario dovranno comunicare l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto a imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché l’ammontare corrispondente al reddito complessivo.

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