Le dimissioni per giusta causa non precludono il diritto alla NASpI
Se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa, l’INPS procederà al recupero di quanto pagato come indennità di disoccupazione
L’art. 3 del DLgs. 22/2015 riconosce il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente gli ulteriori requisiti legislativamente previsti. Con riguardo al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, il comma 2 della citata norma dispone che l’indennità in esame sia riconosciuta anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 della L. 604/1966.
In particolare, nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e, quindi, in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l’atto
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