Le coop sociali insolventi sono soggette solo a liquidazione coatta amministrativa
È esclusa l’alternativa del fallimento
Il tema della assoggettabilità esclusiva a liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative sociali è oggetto della sentenza della Cassazione n. 32992 depositata ieri.
Si tratta di un tema dibattuto, oggetto di orientamenti giurisprudenziali e dottrinari difformi.
Nel caso di specie una società cooperativa sociale era stata dichiarata fallita in ragione dell’asserita natura commerciale dell’attività di fatto svolta, informata a criteri di economicità tali da essere equiparabili a quelli ordinari dell’impresa lucrativa. Elementi a supporto di tale conclusione erano stati individuati dalla relazione del revisore legale dei conti e dalla relazione del presidente del consiglio di amministrazione all’assemblea che identificavano nel raggiungimento (almeno) del pareggio
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