L’obbligo di pagare i dipendenti grava su entrambi i titolari dello studio associato
I rapporti di lavoro dipendente sono ascrivibili a entrambi i notai titolari dell’associazione professionale
La Cassazione, con l’ordinanza n. 32248 depositata ieri, si è pronunciata su un caso riguardante la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato in capo a entrambi i notai titolari di uno studio professionale in forma associata, stabilendo che i due professionisti sono responsabili in via solidale in ordine ai crediti da lavoro spettanti alle dipendenti. Ciò in base alla risalente normativa di riferimento ex art. 82 della L. 89/1913 (ordinamento del notariato) e art. 1 della L. 1815/1939 (relativa alla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), secondo cui l’associazione di studi notarili non è configurabile né come ente collettivo, o centro di imputazione di interessi fornito di personalità giuridica, né come azienda professionale con una propria autonomia
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