La modifica del fondo patrimoniale può derogare all’autorizzazione giudiziale
L’accordo modificativo deve rispondere ai bisogni della famiglia
Con l’ordinanza n. 32484 pubblicata ieri, la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la convenzione tra i coniugi modificativa dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, ove si preveda, in deroga all’art. 169 c.c., la possibilità, pur in presenza di figli minori, di alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale senza autorizzazione giudiziale, nei soli casi di necessità o evidente utilità connesse ai bisogni della vita familiare.
Nel caso di specie, i coniugi Tizio e Caia, dopo aver costituito un fondo patrimoniale con conferimento dell’immobile adibito a casa coniugale, avevano stipulato un successivo accordo di modifica per riconoscersi la facoltà di concedere ipoteca sull’immobile senza l’autorizzazione giudiziale ...
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