Il fallito avrebbe potuto amministrare la srl
Il DLgs. 183/2021 ha però ripristinato il rinvio all’art. 2382 c.c.
La Cassazione, nella sentenza n. 32455, depositata ieri, nell’occuparsi di una vicenda molto risalente, conferma che, prima di recenti interventi normativi (peraltro non considerati), anche un soggetto fallito avrebbe potuto essere amministratore di una srl (cfr. Cass. nn. 25050/2021 e 18904/2013).
Si evidenzia, infatti, come la previsione dell’art. 2382 c.c. – secondo la quale non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il “fallito” o chi sia stato condannato a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi – sia stata confermata dalla riforma del diritto societario con riguardo alle sole spa, non riproponendosi ...
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