Il Tribunale delle imprese non accerta l’esistenza della «supersocietà di fatto»
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 33024/2023, ha stabilito che l’accertamento dell’esistenza di una “supersocietà” di fatto tra società di capitali spetta al Tribunale territorialmente competente, e non alla corrispondente sezione specializzata in materia di impresa.
La società di fatto (e così la “supersocietà” di fatto, rilevante nel caso di specie) è assoggettata alla disciplina della società semplice o della snc irregolare, a seconda della natura dell’attività esercitata, mentre le sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 168/2003, sono competenti a decidere con riguardo ai soli rapporti societari relativi a spa, sapa, srl e società cooperative.
Restano escluse dall’ambito di competenza delle sezioni specializzate le società di persone, ad eccezione di quelle che esercitino o siano sottoposte ad attività di direzione e coordinamento nei confronti o da parte di società di capitali o cooperative (circostanza non ravvisata nel caso di specie).
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