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L’usufruttuario può sciogliere la società

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 dicembre 2023

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Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 21 agosto 2023, ha precisato che, anche se provocato dall’usufruttuario con il proprio voto (o la propria condotta), lo scioglimento della società non costituisce:
- perimento della cosa ai sensi dell’art. 1014 c.c.;
- abuso dell’usufruttuario ai sensi dell’art. 1015 c.c.

Lo scioglimento della società e la conseguente liquidazione del suo patrimonio, infatti, non estingue i diritti sociali, ma li trasforma in diritto alla quota di liquidazione; di conseguenza, il nudo proprietario non risulta pregiudicato dal mero scioglimento della società cui partecipava.

Diversamente, nel silenzio della legge (e, eventualmente dello statuto), si giungerebbe a limitare il diritto di voto spettante all’usufruttuario a seconda che l’oggetto della delibera sia idoneo o meno ad insistere sulla consistenza patrimoniale della quota. Soluzione impraticabile alla luce del diritto esistente (cfr. Cass. n. 7614/1996).

Del resto, la particolarità di un usufrutto insistente su partecipazioni societarie impone di valutare la condotta dell’usufruttuario con ottica diversa e più ampia rispetto a quella strettamente “dominicale”, essendo il valore della partecipazione connesso alla consistenza patrimoniale della società e alla concreta possibilità che l’ente possa continuare ad esercitare attività economica in forma collettiva. Sicché, in caso di conflitto insanabile fra i soci e di stallo societario, la liquidazione potrebbe risultare l’unico esito perseguibile.

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