ACCEDI
Venerdì, 9 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Per il personale RAI premio di risultato in ottobre 2024

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 dicembre 2023

x
STAMPA

Lo scorso 27 novembre Unindustria e le OO.SS. dei lavoratori (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Libersind-Confsal) hanno sottoscritto l’Accordo che definisce la misura del premio di risultato relativo all’esercizio 2024 destinato a quadri, impiegati e operai dipendenti della RAI - Radiotelevisione Italiana.
Tale premio, fissato nella misura di 1.579,27 euro riferiti al livello 4, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento, spetta al personale in servizio al 31 dicembre 2023.

Dovrà essere erogato con la retribuzione di ottobre 2024 relativamente al personale a tempo indeterminato, mentre con la prima retribuzione utile per il personale utilizzato con contratto a termine nel corso del 2023. Nei confronti di questi ultimi l’importo dovrà essere riproporzionato in base ai mesi di effettivo lavoro.

Condizione necessaria ai fini dell’effettivo obbligo per l’azienda di corrispondere tale premio è rappresentata dal raggiungimento di un valore positivo nel bilancio del gruppo RAI. Nel caso in cui, pur essendo raggiunto l’utile di bilancio, gli attivi non siano sufficienti a permettere l’erogazione del premio di risultato, l’importo del premio sarà determinato con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione.

Le Parti hanno previsto un meccanismo di rideterminazione della misura individuale del premio in relazione ai giorni di assenza del lavoratore nell’arco dell’anno solare; l’operatività è la seguente: 2 giorni di assenza nel mese, riduzione del 25% di 1/12 del premio annuo; 3 giorni di assenza nel mese, riduzione del 50% di 1/12 del premio; oltre 3 giorni di assenza nel mese, riduzione di 1/12 del premio. Qualora le assenze siano inferiori a 16 giorni annui la misura individuale sarà corrisposta senza riduzione.

Infine, l’Accordo ha previsto la possibilità per i lavoratori con regime fiscale agevolato di convertire il premio in welfare aziendale nella misura del 50% (con una maggiorazione del valore pari all’8%) o al 100% (con una maggiorazione del valore del 12%).

TORNA SU