L’interdizione dagli uffici direttivi comprende anche la ditta individuale
La sentenza n. 51309/2023 della Cassazione ha precisato che la pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ex art. 32-bis c.p., si riferisce anche alle ditte individuali.
Seppure il testo normativo non rechi, al riguardo, alcuna specificazione, depone in tal senso l’espresso riferimento, quanto agli enti oggetto d’interdizione, alle “persone giuridiche” e alle “imprese” e, quanto ai poteri oggetto d’interdizione, alla figura dell’amministratore.
Peraltro, l’esclusione della ditta individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse a una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse e articolate.
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