Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo entro il 30 marzo
Con la circ. n. 2 pubblicata ieri, 3 gennaio 2024, l’INPS ha dettato le istruzioni sull’indennità di discontinuità per i lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, introdotta dal DLgs. 175/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Dopo aver esaminato nel dettaglio i destinatari della misura, i requisiti di accesso, la durata e il calcolo della prestazione, la circolare si sofferma sulle modalità di presentazione della domanda.
In particolare, per fruire dell’indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 marzo di ogni anno (se tale data cade di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo).
La domanda sarà disponibile dal 15 gennaio 2024, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
In alternativa, è possibile avvalersi dei servizi offerti dai Patronati e del Contact center.
Si ricorda che le domande relative all’anno 2022 dovevano essere presentate entro il 15 dicembre 2023 (si veda “Entro oggi la richiesta di indennità dei part time e indennità di discontinuità” del 15 dicembre 2023).
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