Lettura immediata del dispositivo con proroga massima di sette giorni
Il termine è perentorio ma la sua violazione appare comunque sfornita di sanzione
La riforma del contenzioso, attuata con il DLgs. 220/2023 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 gennaio 2024 n. 2), ha fra gli obiettivi la riduzione dei tempi del processo.
In questa prospettiva deve essere letto il nuovo art. 35 del DLgs. 546/92, a norma del quale il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza – o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore – delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio, prevedendo la lettura immediata del dispositivo al termine della camera di consiglio stessa, “salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni”.
La nuova disposizione si applica ai ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41