Acquisto prima casa o sede di attività non revocabili nella liquidazione giudiziale
Il beneficio si estende anche ai preliminari trascritti, purché con effetti non cessati
Aperta la liquidazione giudiziale, il legislatore concede al curatore la possibilità di agire in revocatoria concorsuale anche per “atti normali” (cioè per pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, per atti a titolo oneroso e costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, che non presentino alcuna irregolarità), purché gli stessi siano compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
Unica condizione necessaria per l’azione è che il curatore provi che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale. Tale regola generale incontra delle eccezioni, alcune previste da leggi speciali, ...
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