Il collegio sindacale non risponde del danno subito dagli speculatori
Il termine di prescrizione dell’azione di cui all’art. 2395 c.c. decorre da quando emerge il danno
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 7822/2023, ha precisato che – ove la relazione del Collegio sindacale al bilancio evidenzi come una vantaggiosa emissione obbligazionaria della società controllata sia funzionalmente collegata alla conclusione di un piano di risanamento con gli istituti di credito che avevano già revocato gli affidamenti – eventuali acquirenti delle obbligazioni medesime sul mercato, solo dopo circa un anno dall’emissione delle stesse e dalla citata relazione, e dopo una richiesta di concordato preventivo, non possono pretendere nei confronti dei sindaci, agendo ex art. 2395 c.c. in esito al fallimento della società, il risarcimento del danno da investimento disinformato (per il quale occorre provare che, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe
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