Denuncia al tribunale tra gli strumenti dissuasivi del collegio sindacale
L’accesso alla composizione negoziata dovrebbe rientrare tra le decisioni degli amministratori
Ricorrendone i presupposti previsti dall’art. 12 del DLgs. 14/2019, la società può presentare istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.
Sebbene non espressamente richiamate, per quanto compatibili, dovrebbero trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 120-bis del DLgs. 14/2019: la decisione dovrebbe spettare agli amministratori (senza che ciò possa integrare una giusta causa per la loro revoca) tenuti ad informare i soci sia nella fase iniziale sia successivamente e periodicamente, in merito all’andamento della procedura.
Se presente, è necessario che anche il collegio sindacale sia informato; per questi, accanto allo svolgimento delle funzioni riconosciutegli dalla legge, il dovere di vigilanza assume connotazioni ulteriori e diverse a seconda della
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