Perdite su crediti da accordi transattivi deducibili
Se ricorrono le condizioni fissate dall’OIC 15, la transazione legittima la cancellazione del credito dal bilancio
In assenza di specifiche indicazioni normative, ci si domanda se, nell’ambito di un rapporto commerciale, la stipula di un accordo transattivo determini, in capo al creditore, il diritto alla deducibilità della conseguente perdita su crediti.
In via preliminare, pare opportuno ricordare che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita su crediti in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali (ex art. 101 comma 5 del TUIR), sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
In capo ai soggetti OIC adopter, la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2014 (§ 1.1) ha precisato che la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti
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