La cessione dell’edificio non può essere considerata cessione di terreno
Non rileva la presenza di un permesso di costruire a seguito di demolizione
Una recente pronuncia della Cassazione (Cass. 10 gennaio 2024 n. 929) consente di ripercorrere alcuni principi in tema di plusvalenze immobiliari che (già affermati dall’Agenzia delle Entrate in passato, cfr. la circ. n. 23/2020) dovrebbero essere rimasti validi anche dopo la riforma degli artt. 9 comma 5 e 67 comma 1 lett. b) del TUIR, operata dalla legge di bilancio 2024 (si veda, da ultimo “Proprietà superficiaria alla prova delle nuove plusvalenze immobiliari” del 18 marzo 2024).
L’ordinanza riguarda la cessione, da parte di una persona fisica non imprenditrice, che l’aveva acquistato da più di 5 anni, di un “vetusto fabbricato di civile abitazione”, con annesso “fabbricatello adibito a bassi servizi e area cortilizia di pertinenza”.
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