Attività di mero coordinamento del general contractor senza superbonus
Le società possono beneficiare dell’agevolazione soltanto per gli interventi sulle parti comuni condominiali
Il superbonus compete anche a una società che detiene un’unità immobiliare a uso ufficio per gli interventi “trainanti” sulle parti comuni del condominio a prevalenza residenziale.
I costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato, così come il margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, non beneficiano della detrazione.
È quanto viene in sostanza ribadito da un’inedita risposta a interpello della DRE Lombardia n. 904-1140/2022.
La fattispecie esaminata dagli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate riguarda una unità immobiliare a uso ufficio, accatastata in A/10, detenuta in forma di un contratto di locazione finanziaria da una società che fa parte di un
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