Necessaria l’accettazione, anche tacita, della nomina da parte dell’amministratore
Solo così si perfeziona l’accordo tra società e amministratore
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 8559, depositata ieri, nel contesto di una azione di responsabilità ex art. 146 del RD 267/42 da parte del curatore per fatti di mala gestio posti in essere dall’amministratore di una srl poi fallita, ha ribadito che il rapporto di amministrazione si instaura tramite l’incontro dei consensi (della società e dell’amministratore), avendo l’accettazione la funzione di perfezionare il relativo accordo; ciò nonostante l’accettazione non sia oggetto di una specifica disciplina negli artt. 2364, 2383, 2475 e 2479 c.c., laddove si occupano della nomina e della revoca degli amministratori di spa e di srl.
Si ricorda, in primo luogo, come la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito che, in tema di esercizio dell’azione ...
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