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Niente esenzione IVA per l’organizzazione di vendite all’asta di beni in pegno

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 aprile 2024

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Le prestazioni relative all’organizzazione di vendite all’asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio, rispetto alle operazioni principali riguardanti la concessione di crediti su pegno. Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella sentenza depositata ieri, 18 aprile 2024, relativa alla causa C-89/23 (Companhia União de Crédito Popular SA).

Il caso esaminato concerne una società portoghese che concede prestiti garantiti tramite pegno su beni mobili. Le prestazioni fruiscono dell’esenzione IVA prevista per le operazioni di concessione e negoziazione di crediti. Quando i mutuatari non ritirano i beni dati in pegno o sono in ritardo di oltre tre mesi nel rimborso dell’importo prestato o nel pagamento dei relativi interessi, la società procede alla vendita all’asta dei beni, percependo una commissione di vendita posta a carico del mutuatario.

Secondo i giudici Ue, le prestazioni per l’organizzazione della vendita all’asta di beni dati in pegno non possono fruire dello stesso regime IVA di esenzione riconosciuto alla concessione di crediti su pegno. Infatti, sussistono diverse ragioni che portano a escludere l’esistenza di un rapporto di accessorietà fra tali operazioni.
Tra le motivazioni addotte dai giudici Ue c’è la constatazione che le citate prestazioni non dipendono, né materialmente né formalmente, l’una dall’altra. Infatti, il credito potrebbe essere concesso allo stesso modo, se la vendita all’asta dei beni dati in pegno fosse effettuata e organizzata da un terzo.

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