Il mero locatore di un immobile non è prestatore di servizi relativi a società
La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza depositata ieri, 18 aprile 2024, relativa alla causa C-22/23, ha stabilito che l’art. 3 punto 7 lett. c) della direttiva 2015/849/Ue deve essere interpretato nel senso che il proprietario locatore di un bene immobile nel quale il locatario registra, con il consenso del primo, la sua sede legale ed effettua operazioni non rientra, per questo solo fatto, nella nozione di “prestatore di servizi relativi a società o trust”.
Ai sensi della citata disposizione, in particolare, per “prestatore di servizi relativi a società o trust” deve intendersi, tra gli altri, il soggetto che fornisce, a titolo professionale, il servizio di fornitura di “una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico”.
Rispetto a ciò, è da rilevare che:
- i servizi in questione devono essere prestati a titolo professionale;
- il servizio consistente nel fornire “una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo” implica la messa a disposizione di un punto di contatto a fini professionali e amministrativi che può servire alla consegna della corrispondenza, distinguendosi da un servizio consistente nella mera locazione di un bene immobile;
- l’utilizzo della congiunzione coordinativa “e”, che fa riferimento alla fornitura di “altri servizi connessi”, conferma l’interpretazione secondo la quale la mera messa a disposizione di un bene immobile, anche utilizzato per disporre di “una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo”, non è sufficiente ai fini della qualificazione del locatore come “prestatore di servizi relativi a società o trust”, ai sensi della summenzionata disposizione.
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