La maggiorazione dell’accisa non comporta l’automatica debenza dell’IVA
La Corte di Giustizia si è pronunciata per il caso di prodotti energetici ai quali era applicata un’aliquota più elevata
Con sentenza del 25 aprile 2024, resa nella causa C-657/22, la Corte di Giustizia Ue ha chiarito che per i prodotti energetici reintrodotti in deposito fiscale e destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, non è dovuta l’IVA sull’importo preteso a titolo di supplemento di accisa.
Nella fattispecie, una società rumena, a causa di problemi di incompatibilità con gli impianti termici dei clienti, aveva reintrodotto nel proprio deposito fiscale un prodotto energetico a uso combustibile, ai fini della successiva rivendita, senza tuttavia osservare le prescrizioni in materia di contrassegni e colorazione, nonché l’obbligo di notifica alla Dogana, imposti dalla normativa nazionale.
Di conseguenza, le autorità fiscali rumene hanno ritenuto applicabile l’aliquota ...
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