La legge antisprechi salva la detrazione IVA
L’operazione non rientra fra le fattispecie in esenzione da imposta
Le cessioni gratuite di beni effettuate a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni che hanno esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quelle verso le ONLUS, pur essendo rilevanti ai fini IVA (art. 2 comma 4 del DPR 633/72), beneficiano dell’esenzione da imposta (art. 10 comma 1 n. 12 del DPR 633/72).
Ciò comporta che, in ragione del criterio di diretta afferenza (art. 19 comma 2 del DPR 633/72), non sia possibile beneficiare della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, sulle importazioni o sui costi di produzione dei suddetti beni.
Va, nondimeno, sottolineato come, in alcune circostanze, la destinazione dei prodotti a finalità solidale segua un differente trattamento. È il caso della c.d. “ ...
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