Opzioni sulla generalità degli interventi anche con una minima spesa entro il 30 marzo
I requisiti si dovrebbero poter valutare a livello di «cantiere» e non a livello di singola tipologia di spesa
Per poter esercitare successivamente al 30 marzo 2024 le opzioni di cessione o sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, non basta più rientrare nelle deroghe al blocco delle opzioni contemplate dall’art. 2 del DL 11/2023 con riguardo alla data del 17 febbraio 2023, perché la loro applicabilità viene subordinata al soddisfacimento degli ulteriori requisiti richiesti dall’art. 1 comma 5 del DL 39/2024.
Il menzionato comma 5 stabilisce, infatti, che “Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente