Specifica autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato
La semplificazione può essere richiesta unicamente dai soggetti AEOC
L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 23 pubblicata ieri, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato, di cui all’art. 179 del Reg. Ue 952/2013 (CDU).
Tale norma, in particolare, prevede che “Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale”.
Un operatore economico, pertanto, può presentare la dichiarazione doganale presso l’Ufficio doganale dello Stato membro in cui la società è stabilita (c.d. Ufficio doganale di controllo), in relazione a merci fisicamente presentate presso un
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41