Per l’aliquota IVA ordinaria sul conferimento di rifiuti rileva il momento di effettuazione
Nella consulenza giuridica n. 12 pubblicata ieri, 1° agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi in merito alla decorrenza dell’art. 1 comma 49 della L. 207/2024, entrato in vigore dal 1° gennaio 2025.
Tale disposizione ha escluso il conferimento in discarica e l’incenerimento di rifiuti senza recupero efficiente di energia dall’ambito applicativo dell’aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
Ai fini della decorrenza di questa modifica, in assenza di disposizioni transitorie specifiche, occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ex art. 6 commi 3 e 4 del DPR 633/72.
Pertanto, le citate prestazioni sono soggette all’aliquota IVA ordinaria quando:
- in assenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2024, il corrispettivo è pagato in tutto o in parte a partire dal 1° gennaio 2025;
- in assenza di pagamenti entro il 31 dicembre 2024, di tutto o parte del corrispettivo, la fattura è emessa a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 con l’aliquota IVA del 10% restano valide, come i pagamenti effettuati, entro la medesima data, considerando applicabile l’aliquota IVA ridotta e la cui fattura è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41