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Martedì, 13 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Dubbi sul termine per il registro sulle annualità successive della locazione

/ Anita MAURO

Martedì, 13 ottobre 2026

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Tra le questioni che possono sorgere in merito alla fiscalità indiretta delle locazioni immobiliari, è finora rimasta in ombra una tematica relativa ai termini per il versamento dell’imposta di registro annuale.

Va premesso che l’art. 17 comma 3 del DPR 131/86 consente al contribuente che debba versare l’imposta di registro su un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, di scegliere se assolvere l’imposta:
- sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto (usufruendo della piccola riduzione contemplata dalla Nota all’art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in base alla quale l’imposta “si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità”);
- annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascuna annualità contrattuale.

In caso di opzione per il pagamento annuale, è necessario provvedere spontaneamente al pagamento per l’annualità successiva, “entro 30 giorni”.
L’art. 17 comma 3 del DPR 131/86, come modificato dal DLgs. 139/2024 (con effetto dal 1° gennaio 2025), però, non specifica espressamente il dies a quo per il conteggio del termine di trenta giorni: la norma stabilisce, infatti, che l’imposta di registro “relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata nel termine di trenta giorni”.

La mancata indicazione della decorrenza del termine di 30 giorni per il versamento ingenera qualche dubbio, considerato che, in relazione ad un contratto di locazione, vi sono due diverse date che si potrebbero astrattamente prendere a riferimento:
- la scadenza dell’annualità precedente;
- la decorrenza dell’annualità per la quale si procede al versamento.

Ad esempio, si consideri un contratto stipulato il 10 settembre 2026. La prima annualità va dal 10 settembre 2026 al 9 settembre 2027. Pertanto:
- la prima annualità scade il 9 settembre 2027;
- la seconda annualità decorre dal 10 settembre 2027.

Si ritiene che, in base ai principi generali, il termine di 30 giorni per il versamento dell’imposta di registro sull’annualità successiva cominci a scorrere il primo giorno di decorrenza della nuova annualità, ovvero dal 10 settembre 2027.

Non può rilevare la scadenza dell’annualità precedente

Questa impostazione trova conferma, oltre che nello Scadenziario pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate (che calcola tutti i termini per il versamento dalla decorrenza del contratto o del “rinnovo”), anche nell’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 26/2011, § 2.1 (seppur con riferimento alla cedolare secca).

In questo contesto, si ritiene, dunque, che nessuna rilevanza possa avere la data di scadenza dell’annualità precedente, dovendosi assumere, quale dies a quo del termine di 30 giorni per il versamento annuale dell’imposta di registro, la decorrenza dell’annualità (e non la “scadenza” dell’annualità precedente).

In conclusione, con riferimento ad esempio, ad un contratto di locazione stipulato (e decorrente) dal 1° ottobre 2025 (annualità 1° ottobre 2025-30 settembre 2026), si ritiene che il termine per il versamento dell’imposta di registro sulla seconda annualità (1° ottobre 2026 - 30 settembre 2027) scada il 31 ottobre 2026, con la conseguenza che il contribuente ha tempo fino al 2 novembre 2026 per il versamento, posto che il 31 ottobre 2026 cade di sabato.

In pratica, il termine di 30 giorni per il versamento dell’imposta di registro sull’annualità successiva, nel caso di specie, decorre dal 1° ottobre 2026, ovvero dalla data di decorrenza dell’annualità su cui è dovuto il pagamento.

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