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Variazione IVA per il concordato preventivo che sfocia in liquidazione giudiziale

/ REDAZIONE

Martedì, 4 novembre 2025

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Con la risposta a interpello n. 276 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato gli effetti per il creditore, ai fini dell’emissione della nota di variazione IVA, di un concordato preventivo convertito nell’istituto della liquidazione giudiziale.

Nel caso esaminato, la società debitrice veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2015 e il concordato veniva omologato nel 2016. Nel 2024, invece, il Tribunale competente dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale della società in parola, senza avere preventivamente dichiarato la risoluzione del precedente concordato preventivo, in considerazione dell’intervenuta scadenza del termine annuale di cui all’art. 186 del RD 267/42.

L’Agenzia delle Entrate afferma che la nota di variazione in diminuzione IVA, da parte del creditore, deve essere emessa seguendo la disciplina ex art. 26 del DPR 633/72 vigente prima del 26 maggio 2021 ossia prima delle modifiche di cui al DL 73/2021. Pertanto, dovrà attendersi che sia accertata l’infruttuosità della procedura in argomento.

Nel caso di specie, si evidenzia che “l’apertura della liquidazione giudiziale non consegue ad una previa risoluzione della procedura di concordato omologata, mai intervenuta in difetto di tempestiva istanza ex art. 186 L.F.“ e che la procedura di liquidazione giudiziale deriva dalla riscontrata insolvenza della società debitrice, “senza che l’accordo concordatario sia mai stato risolto”.

Con riguardo alla quota percentuale del credito non ammesso al passivo nella liquidazione giudiziale, corrispondente all’importo “falcidiato” in sede di concordato preventivo, l’Agenzia ritiene che la nota di variazione in diminuzione IVA possa essere emessa a partire “dal momento in cui diventa definitivo il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo”, poiché è in tale momento che si configura l’irrecuperabilità della parte del credito falcidiato.

La definitività del “decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo” sancisce, di fatto, l’irrealizzabilità della pretesa creditoria con riguardo al credito “falcidiato”, che non subirà alcun effetto dalle vicende che caratterizzano la procedura di liquidazione giudiziale.

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