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FISCO

Per le sanzioni risponde solo la società anche senza personalità giuridica

C’è però la responsabilità solidale dei soci per le società di persone

/ Fabio FRONTONI

Mercoledì, 19 novembre 2025

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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28888 del 1° novembre 2025 rappresenta un punto di svolta importante per capire come funziona la responsabilità fiscale delle società di persone e degli enti collettivi. La questione non è solo tecnica: riguarda il rapporto tra persona fisica e soggetto giuridico, ovvero se la sanzione debba gravare su chi ha materialmente commesso l’illecito o sull’ente che ne ha tratto vantaggio economico.

Fino al 2003, la disciplina era contenuta nell’art. 11 del DLgs. 472/1997. In base a quel principio, l’Amministrazione finanziaria poteva richiedere il pagamento della sanzione sia all’autore della violazione, sia all’ente nel cui interesse era stata commessa, seguendo un criterio di responsabilità solidale. Il problema è che questo sistema non faceva distinzioni tra le diverse forme societarie: società di persone, società di capitali ed enti non riconosciuti venivano trattati allo stesso modo, pur essendo realtà molto diverse.

Con l’introduzione dell’art. 7 comma 1 del DL 269/2003, è stato creato un sistema c.d. “binario”, basato sulla personalità giuridica delle società. Le società di capitali, dotate di autonomia patrimoniale perfetta, rispondono solo con il loro patrimonio delle sanzioni fiscali, senza che ci siano riflessi automatici sui soci o sugli amministratori.
Le società di persone e gli enti privi di personalità giuridica, invece, restano soggetti al principio di solidarietà: la sanzione può colpire sia il patrimonio sociale, sia quello personale dei soggetti coinvolti nella gestione.

Nel caso deciso dalla Cassazione, la violazione era stata commessa da una società in accomandita semplice, quindi priva di personalità giuridica. I giudici hanno ribadito che la regola del 2003 vale solo per le società di capitali. Per le società di persone, invece, continua ad applicarsi l’art. 11 del DLgs. 472/1997.

Tuttavia, la Corte ha anche evidenziato che questo assetto è ormai transitorio: per le violazioni commesse dopo il 31 agosto 2024 entra in vigore la nuova disciplina prevista dal DLgs. 87/2024, che supera la solidarietà sostituendola con la responsabilità diretta dell’ente.
Questa evoluzione normativa prende le mosse dall’osservazione che la distinzione tra società di persone e società di capitali, pur chiara sul piano formale, non sempre corrisponde alla realtà economica. In diversi casi, infatti, le società di persone presentano strutture organizzative e livelli di autonomia patrimoniale tali da avvicinarle, sotto il profilo operativo, alle società di capitali.

La riforma del 2024 interviene proprio su questo punto.
Con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 2 del DLgs. 472/1997, le società di persone e gli enti non riconosciuti rispondono direttamente delle sanzioni tributarie, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Restano comunque valide, secondo le ordinarie regole civilistiche, le possibilità di rivalersi su soci o amministratori in caso di responsabilità solidale o sussidiaria. In altre parole, la responsabilità non è più agganciata alla forma societaria, ma al soggetto economico che trae reale vantaggio dall’illecito.

Senza richiamare esplicitamente il DLgs. 231/2001, il principio è concettualmente vicino alla responsabilità amministrativa degli enti: l’obiettivo è responsabilizzare direttamente l’ente, non solo le persone fisiche coinvolte.

Superato il sistema “binario”

La Cassazione, pur limitandosi ad applicare correttamente la legge ratione temporis, evidenzia come il sistema introdotto nel 2003 sia ormai superato dalla riforma del 2024, che porta a un regime più chiaro e coerente con la realtà economica delle imprese.
Si tratta di una riforma che, tuttavia, sembra più teorica che fattuale, in quanto nella pratica le sanzioni, salvo casi particolari, sono sempre state rivolte alla società piuttosto che ai singoli soci, mentre la solidarietà è stata solo uno strumento per tutelare il recupero del credito tributario, senza diventare un metodo operativo sistematico.

Con la riforma non si elimina completamente la responsabilità solidale, ma se ne cambia il ruolo. Dal 2024 la sanzione fiscale ricade prima di tutto sulla società, che ne risponde direttamente come soggetto economico. La solidarietà tra società e soci non è più automatica, ma resta solo nei casi previsti dal diritto civile o quando vi sia una responsabilità personale specifica. È un passo verso un sistema più chiaro, che distingue meglio i piani della società e delle persone che la gestiscono.

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