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FISCO

Affrancamento con imposta al 13% per l’oro e gli altri metalli preziosi

Il valore assoggettato a imposta sostitutiva è assunto in luogo del costo o valore di acquisto

/ Sara BERNARDI

Giovedì, 20 novembre 2025

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Ha avuto una certa eco anche tra i non addetti ai lavori l’emendamento n. 18.4 al Ddl. di bilancio 2026, che prevede l’introduzione di un regime opzionale di rideterminazione del costo o valore di acquisto dei metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, offrendo in sostanza un meccanismo di affrancamento modellato sulla scorta di quello già sperimentato per le partecipazioni, i terreni e, più recentemente, per le cripto-attività.

L’attuale disciplina è quella delineata dall’art. 67 comma 1 lett. c-ter del TUIR, in base al quale costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato. Relativamente all’ambito applicativo, in base alla definizione rinvenibile nel DLgs. 251/99 sono considerati metalli preziosi a tali fini il platino, l’oro, il palladio e l’argento; restano quindi esclusi, ad esempio, i diamanti ovvero i gioielli anche se di oro, argento ecc.

Relativamente alla determinazione della base imponibile, per dette cessioni il reddito è determinato quale differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto. È opportuno ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, laddove il contribuente non sia in grado di documentare il costo di acquisto, l’ammontare imponibile come redito diverso è pari al corrispettivo della cessione: è stata infatti abrogata la previsione agevolativa per cui, in tali casi, l’imponibile era stabilito nel 25% del prezzo di cessione.

L’emendamento si innesta nell’ambito di tale disciplina prevedendo che per i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato posseduti alla data del 1° gennaio 2026 possa essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto ovvero in mancanza della documentazione che lo comprovi, il valore a tale data, a condizione che detto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 13% (misura esattamente pari alla metà dell’aliquota ordinaria del 26%).

L’obiettivo sembra quindi duplice: da un lato, consentire ai possessori di metalli preziosi allo stato grezzo (ad esempio lingotti) o monetato, spesso accumulati nel tempo e talvolta privi di documentazione di acquisto, di quantificare in modo oggettivo un costo da cui partire per il calcolo delle future plusvalenze; dall’altro, generare un gettito che potrebbe risultare rilevante, visto lo stock degli investimenti soprattutto in oro, le cui quotazioni sono salite in modo molto significativo negli ultimi anni. Manca invece una norma di regolarizzazione delle eventuali violazioni in materia di monitoraggio, ove i metalli preziosi siano detenuti all’estero e non siano stati dichiarati nel quadro RW: allo scopo, l’unica chance sembra l’ordinario ravvedimento.

L’affrancamento oneroso si rivolge, quindi, a quei contribuenti detentori di oro da investimento che non dispongono di documentazione idonea a comprovare il costo di acquisto e per i quali il reddito diverso andrebbe altrimenti a coincidere integralmente con il corrispettivo.

Il nuovo costo fiscalmente riconosciuto sarebbe individuato nel valore normale alla data del 1° gennaio 2026 determinato in base all’art. 9 del TUIR. Tale ultima norma menziona le quotazioni di borsa per azioni, obbligazioni o altri titoli, non riferendosi all’oro o metalli preziosi. Le quotazioni rilevate sui mercati dovrebbero tuttavia essere idonee a tale scopo per i metalli allo stato grezzo, mentre per le monete potrebbe essere opportuno ricorrere a stime di operatori specializzati (es. Bolaffi, Nexia gold ecc.). Sembra in ogni caso escluso l’obbligo di ricorrere a perizie di stima, non menzionate dalla proposta norma, ai fini della rideterminazione del valore.

Norma a carattere transitorio

Stando al dato letterale dell’emendamento n. 18.4, la norma assumerebbe carattere transitorio, diversamente dalla disciplina opzionale prevista per le partecipazioni e i terreni, che risulta invece a regime.

Guardando al piano operativo, il versamento dell’imposta sostitutiva andrebbe effettuato entro il 30 settembre 2026; in alternativa, la stessa può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo.

L’emendamento, infine, stabilisce quale limite che l’assunzione del valore alla data del 1° gennaio 2026 quale valore di acquisto non consentirebbe il realizzo di minusvalenze: questa rappresenta una clausola tipica delle norme di affrancamento in quanto evita che il contribuente, dopo aver pagato l’imposta sostitutiva, possa realizzare una minusvalenza da portare in compensazione con altri redditi di natura finanziaria.

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