Assegno straordinario del Fondo delle telecomunicazioni con accordo aziendale
L’INPS illustra la disciplina della prestazione riconosciuta ai lavoratori prossimi alla pensione
A distanza di pochi giorni, l’INPS è nuovamente intervenuto in merito a specifiche prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni (si veda “Prestazione integrativa del Fondo di solidarietà delle telecomunicazioni solo se capiente” del 13 novembre 2025), istituito con il DM 4 agosto 2023.
Questa volta, con la circolare n. 144 di ieri, l’Istituto previdenziale ha illustrato la disciplina di una prestazione straordinaria garantita dal Fondo in questione, che consiste nell’erogazione, in forma rateale, di un assegno straordinario riconosciuto ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo e che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nel limite massimo di 60 mesi (5 anni) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In termini generali, la prestazione interessa le imprese esercenti servizi di telecomunicazione (servizi di telefonia o di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali), quelle che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela (in particolare per le imprese di telecomunicazione), nonché le imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni o che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
Per accedere alla prestazione straordinaria in parola è innanzitutto necessario stipulare un accordo aziendale (o di gruppo) con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, che siano espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’accordo sindacale deve quindi individuare le modalità di esodo del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo, indicando altresì la Sede INPS competente per territorio presso la quale deve essere versata dal datore di lavoro la provvista a copertura degli assegni straordinari e depositato l’accordo medesimo.
Unitamente al citato accordo, il datore di lavoro deve trasmettere alla Sede INPS, tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale del contribuente”, utilizzando l’oggetto “Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15”, reperibile sotto la voce “Posizione Aziendale”, la domanda di accesso alla prestazione straordinaria (modulo “AP159”), reperibile nella sezione “Moduli” del sito INPS.
Per quanto riguarda invece il lavoratore, si richiede la cessazione del rapporto di lavoro e il perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (prima decorrenza utile) nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) inclusa, ove prevista, la c.d. “finestra di accesso”.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso deve essere effettuato dal datore di lavoro sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile dall’apposita documentazione prodotta dal lavoratore.
Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, la competente Sede INPS provvederà a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.
Una volta presentata la domanda di accesso alla prestazione e approvata la richiesta, il Fondo erogherà l’assegno straordinario per un periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente a quello di effettivo accesso alla pensione e l’importo sarà pari al trattamento pensionistico spettante nell’AGO, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Come specificato all’art. 6 comma 5 del DM 4 agosto 2023, il versamento della contribuzione correlata verrà effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico. Con l’occasione, l’INPS indica ai datori di lavoro le modalità di gestione della contribuzione correlata con riferimento al flusso UniEmens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e al flusso UniEmens/ListaPosPA per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
Inoltre, si ricorda che i pagamenti mensili a favore dei lavoratori beneficiari sono subordinati al versamento della provvista anticipata da parte dei datori di lavoro e che l’assegno straordinario erogato dal Fondo è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo ed è soggetto al regime di tassazione ordinaria.
Infine, l’Istituto previdenziale ricorda che non è ammessa la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione, pertanto il lavoratore dovrà presentare in tempo utile la domanda di pensione di vecchiaia o anticipata.
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