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Giovedì, 13 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Prestazione integrativa del Fondo di solidarietà delle telecomunicazioni solo se capiente

Il conguaglio di importi anticipati dal datore di lavoro non è reso disponibile se il valore della prestazione eccede la capienza dell’importo autorizzato

/ Luca MAMONE

Giovedì, 13 novembre 2025

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Con il messaggio n. 3409/2025, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito indicazioni operative in merito al pagamento a conguaglio della prestazione integrativa garantita dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

In particolare, tale prestazione risulta integrativa in termini di importi rispetto ai trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS) e ordinaria (CIGO), nonché dell’assegno di integrazione salariale.
Inoltre, la prestazione è assicurata dal predetto Fondo ai sensi dell’art. 26 comma 9 del DLgs. 148/2015 e dell’art. 5 del DM 4 agosto 2023 ed è erogata per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento di concessione del trattamento e per la totalità dei beneficiari inseriti nell’autorizzazione della prestazione principale (messaggio INPS n. 1185/2025).

L’accesso alle prestazioni integrative in caso di sospensione del rapporto di lavoro avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del c.d. “tetto aziendale”, il quale è determinato in misura non superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro, fino al trimestre precedente l’inizio del periodo della prestazione, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

Per quanto concerne invece la presentazione delle domande di accesso alla prestazione integrativa, si ricorda che, in fase di compilazione on line dell’istanza, la procedura propone in modalità precompilata le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale e consente al datore di lavoro (o all’intermediario abilitato) di completare la richiesta inserendo l’importo stimato complessivo della prestazione integrativa da erogare, calcolata sulla base dell’algoritmo proposto, utilizzando i dati retributivi disponibili per ogni beneficiario, per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento di concessione del trattamento principale, considerando nel calcolo la fruizione dello stesso secondo l’effettivo fabbisogno dell’azienda (messaggio INPS n. 2230/2025).
Pertanto, l’importo stimato complessivo della prestazione integrativa deve essere inserito nella richiesta al netto dell’importo corrispondente all’integrazione salariale lorda liquidato ai beneficiari per la prestazione principale.

Con il messaggio n. 3409/2025 di ieri, l’INPS ha innanzitutto precisato che la modalità di pagamento della prestazione integrativa è la medesima della prestazione principale e che al momento è possibile autorizzare solo le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio.

Operativamente, una volta accolta l’istanza, viene autorizzato il pagamento della prestazione integrativa e l’importo del montante conguagliabile è indicato nel Cassetto previdenziale del contribuente seguendo il percorso “Dati complementari”, “Cruscotto CIG e Fondi”.
L’INPS precisa che i flussi UniEmens già trasmessi dal datore di lavoro per il pagamento della prestazione principale (CIGO, CIGS o assegno di integrazione salariale) sono utilizzati anche per il calcolo della prestazione integrativa.

Con particolare riferimento al conguaglio degli importi della prestazione anticipati dal datore di lavoro, l’Istituto previdenziale precisa che può essere riconosciuto esclusivamente per gli importi relativi ai flussi che hanno superato i controlli di coerenza, congruità, calcolo e compatibilità fino a raggiunta capienza dell’importo autorizzato. Nel caso in cui il valore della prestazione integrativa ecceda la predetta capienza, il conguaglio non viene reso disponibile e il datore di lavoro può eventualmente richiedere all’INPS una rivalutazione dell’importo autorizzato.

Il datore di lavoro può richiedere all’INPS una rivalutazione dell’importo

A questo punto, l’Istituto previdenziale, una volta verificato il rispetto dei limiti finanziari fissati dalla normativa del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, può procedere a una rideterminazione dell’importo autorizzato da sottoporre all’attenzione del Comitato amministratore del medesimo Fondo al fine dell’adozione di una delibera di rettifica.

Infine, con il messaggio in commento si rende noto che il contributo addizionale correlato alla prestazione integrativa è indicato nell’apposita sezione del “Cruscotto CIG e Fondi” ed è dovuto a prescindere dall’obbligo di versamento del medesimo contributo in relazione alla prestazione principale.

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