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LAVORO & PREVIDENZA

Nuove regole per le domande di costituzione della rendita vitalizia

L’INPS prende atto dell’orientamento delle Sezioni Unite sull’individuazione del momento in cui decorre la prescrizione del diritto alla costituzione

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 13 novembre 2025

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Alla luce del nuovo orientamento espresso con la pronuncia n. 22802/2025 delle Sezioni Unite sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia per mancato versamento dei contributi da parte del datore ai sensi dell’art. 13 della L. 1338/62 (si veda “Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia si prescrive in sequenza” dell’8 agosto 2025), l’INPS ha pubblicato ieri, 12 novembre 2025, la circolare n. 141.
Tale circolare sostituisce integralmente la precedente circ. n. 48/2025 e, precisa l’Istituto, le disposizioni con essa fornite si applicano alle domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla sua data di pubblicazione, nonché a tutte le domande e ai relativi ricorsi inoltrati prima di tale data ma che a tale data risultino giacenti e, quindi, non ancora definiti.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22802/2025, hanno confermato la prescrittibilità dell’azione in esame e chiarito, come ribadito con la circolare in commento, che dalla prescrizione dei contributi decorre il termine di 10 anni per l’esercizio dell’azione per la costituzione della rendita in favore del lavoratore da parte del datore di lavoro e che, una volta decorso anche tale termine, inizia a decorrere la prescrizione dell’azione da parte del lavoratore ai sensi dell’art. 13 comma 5 (tale diritto si prescrive ugualmente in 10 anni).

Rimane comunque salvo quanto previsto dal nuovo comma 7 dell’art. 13 della L. 1338/62, inserito dall’art. 30 della L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”), in vigore dal 12 gennaio 2025, secondo cui, una volta prescritto sia il diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia, sia l’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro, il lavoratore può chiedere all’Istituto la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, fermo restando l’onere di provare l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro e la misura della retribuzione corrisposta (si tratta, chiarisce l’INPS, di un diritto proprio del lavoratore, non soggetto a termine prescrizionale).

Ne deriva che, in caso di inerzia, qualora si prescriva anche il diritto del lavoratore a domandare la costituzione della rendita in sostituzione del datore di lavoro e di chiedere il risarcimento, resta salva la facoltà di chiederne la costituzione con totale onere a suo carico.
L’INPS, in riferimento a quest’ultima ipotesi, chiarisce che occorre distinguere i seguenti casi: se l’istanza è stata presentata prima dell’entrata in vigore della L. 203/2024 (quindi prima del 12 gennaio 2025) ed è ancora giacente, la stessa deve essere considerata inoltrata ai sensi del comma 7 e definita d’ufficio come se fosse stata presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato a tale data; se, invece, l’istanza è presentata a decorrere dall’entrata in vigore della L. 203/2024, la stessa si considera inoltrata ai sensi del comma 7 e la data della domanda coincide con quella di presentazione.

In ogni caso, se il diritto riconosciuto al lavoratore dal comma 5 dell’art. 13 è prescritto solo in parte, l’istanza deve essere considerata inoltrata ai sensi di tale comma limitatamente ai contributi per i quali il diritto non risulti prescritto e ai sensi del comma 7 limitatamente ai contributi per i quali il diritto del comma 5 risulti prescritto.

L’INPS esamina infine l’ipotesi in cui il lavoratore agisca in sostituzione del datore di lavoro che non possa, per altre ragioni, o non voglia provvedere alla costituzione della rendita vitalizia anche prima della maturazione della prescrizione dell’azione datoriale.
In tale ipotesi il lavoratore può, in sostituzione del datore di lavoro, versare la riserva matematica ai sensi del comma 5 dell’art. 13, ma deve provare l’impossibilità di ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro stesso.

Quindi, in difetto della testimonianza resa da quest’ultimo, le istanze devono essere corredate dalla documentazione contenente l’intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell’intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno, nonché dalla documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro. Qualora manchi la documentazione della risposta datoriale, il lavoratore può ritenersi legittimato a sostituirsi al datore solo se lo stesso dichiari di non volere provvedere ai sensi del comma 1 dell’art. 13 o non sia stata ottenuta risposta ufficiale perché irreperibile o silente, effettuata ogni valutazione sulla fondatezza della richiesta nel merito probatorio.

Con la circolare in commento si evidenzia poi che in merito al regime probatorio imposto dall’art. 13 e dai relativi profili istruttori restano ferme le istruzioni fornite con la circ. n. 78/2019 e che nulla è cambiato in merito alla determinazione dell’onere di riscatto.

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