In Gazzetta Ufficiale l’accordo a regime per il telelavoro dei frontalieri in Svizzera
È stata pubblicata, sulla G.U. di ieri, 19 gennaio 2026, la L. 29 dicembre 2025 n. 217, avente ad oggetto la ratifica e l’esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.
Trattandosi di un protocollo di modifica, i due Stati devono procedere alla ratifica perché lo stesso diventi vincolante, per cui lo stesso entrerà in vigore una volta ultimato lo scambio degli strumenti di ratifica.
Il testo del Protocollo di modifica integra il punto 2 del protocollo aggiuntivo (il quale dispone una deroga alla regola del rientro quotidiano al domicilio per un massimo di 45 giorni in un anno), con una nuova disposizione che, a regime, consentirà ai lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25% della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro senza perdere lo status di lavoratore frontaliere.
In pratica, gli interessati possono continuare a rivestire lo status di frontalieri anche se svolgono la propria attività di lavoro dipendente, sino ad un massimo del 25% del tempo lavorato, presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso dell’anno civile. Ciò vale sia per i “nuovi” frontalieri, per i quali è previsto un sistema di tassazione concorrente nei due Stati, sia per i frontalieri che rientrano nel regime transitorio di cui all’art. 9 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, per i quali continua a valere il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa (la Svizzera, per i frontalieri italiani).
In sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941