Tempo fino a domani per l’opzione tra credito d’imposta 4.0 e 5.0
Il MIMIT ha definito le modalità operative per esercitare la scelta, necessaria per rispettare il divieto di cumulo
Con un avviso di ieri, 25 novembre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito le modalità per esercitare l’opzione, ai fini del rispetto del divieto di cumulo come interpretato dal DL 175/2025, in caso di domande presentate sia per il credito d’imposta 4.0 sia per il credito d’imposta transizione 5.0.
Dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse disponibili per effetto del DM 6 novembre 2025, l’art. 1 del DL 21 novembre 2025 n. 175 (pubblicato sulla G.U. n. 271/2025 e in vigore dal 22 novembre), ha fissato al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle domande preventive per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0, indicando altresì il 6 dicembre come termine ultimo per la presentazione di eventuali integrazioni su richiesta del GSE (si veda “In Gazzetta Ufficiale il decreto legge sul piano transizione 5.0” del 22 novembre 2025).
In base all’art. 1 comma 2 del DL 175/2025, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020.
Pertanto, le imprese che, al 22 novembre 2025 (data di entrata in vigore del DL 175/2025), hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta devono optare per uno dei due, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.
L’art. 1 comma 2 del citato DL 175/2025 ha inoltre previsto che qualora l’impresa opti per il credito d’imposta 5.0, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta 4.0, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d’imposta.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti d’imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.
In relazione alla modalità di esercizio dell’opzione, l’avviso del MIMIT di ieri ha precisato che, come chiarito dall’art. 1, comma 2 del DL 21 novembre 2025 n. 175, i crediti d’imposta previsti dal piano transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal piano transizione 4.0 (art. 1 commi 1051 e seguenti della L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.
Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure devono optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d’imposta, secondo le modalità di seguito indicate.
Analogamente, le imprese che hanno inviato comunicazione di completamento dell’investimento devono comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.
In merito alla procedura, l’avviso specifica che il GSE invierà una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DL 175/2025.
Il soggetto beneficiario dovrà quindi:
- compilare il modello DSAN allegato alla PEC;
- firmarlo digitalmente;
- trasmetterlo tramite PEC all’indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche sopra indicate.
In linea generale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 175/2025, che ha integrato l’art. 38 del DL 19/2024, sulla base della documentazione tecnica prevista nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la fruizione del beneficio.
Nel caso in cui nell’ambito dei controlli e dell’attività di vigilanza sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d’imposta, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell’elenco delle imprese beneficiarie, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41