Col ripristino della mutualità prevalente, riserve distribuibili e non da tenere distinte
Quando sono reintrodotte le clausole antilucrative, è opportuno redigere un bilancio che evidenzi le riserve cui non si applica la regola della indivisibilità
Le cooperative a mutualità prevalente si muovono nell’ambito di un regime fiscale agevolativo che scatta con l’iscrizione delle stesse nell’apposita sezione dell’Albo delle società cooperative al ricorrere dei requisiti previsti dagli artt. 2512-2514 c.c. Il combinato disposto tra gli artt. 2512 e 2513 c.c. definisce le condizioni e il calcolo di prevalenza (c.d. “requisito oggettivo”). In particolare, l’art. 2512 c.c. individua tali società in base al tipo di scambio mutualistico che realizzano, suddividendole in:
- cooperative di consumo o utenza, che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- cooperative di lavoro, che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- cooperative di conferimento, che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Tale suddivisione va “combinata” con i parametri di calcolo individuati dall’art. 2513 c.c., che fornisce le istruzioni per quantificare la prevalenza con riferimento ai dati contabili di bilancio, sul presupposto che il valore di scambio dei rapporti mutualistici sia complessivamente superiore a quello dei rapporti dello stesso genere intrattenuti dalla cooperativa con i terzi nel corso dell’esercizio (ad esempio, nelle cooperative di lavoro, il costo del lavoro dei soci deve superare il 50% del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425 comma 1 punto B9 c.c. computate le altre forme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico).
L’art. 2514 comma 1 c.c. richiede, poi, che le cooperative a mutualità prevalente indichino nei propri statuti le seguenti clausole antilucrative (c.d. “requisito statutario”):
- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Tali limitazioni patrimoniali mirano a evitare che i soci della cooperativa ottengano un profitto generato dalle utilità prodotte dal regime fiscale agevolato, facendo in modo che queste ultime rimangano esclusivamente nel circuito della mutualità anche dopo lo scioglimento/trasformazione della cooperativa, attraverso la mutualità esterna.
Ai sensi dell’art. 2545-octies comma 1 c.c., se per due esercizi consecutivi non è rispettata la condizione di prevalenza, ovvero quando vengono modificate le clausole antilucrative, la cooperativa esce dal regime della mutualità prevalente. L’uscita da tale regime non integra un’ipotesi di trasformazione societaria (cfr. massima M.A.26 del Comitato triveneto dei notai e Cass. n. 23602/2022) e, in caso di mantenimento del carattere mutualistico, non si esclude che la cooperativa possa successivamente rientrare nell’ambito della mutualità prevalente riacquistando il o i requisiti persi. A tal proposito, se la cooperativa perde la mutualità prevalente, e le agevolazioni fiscali che ne derivano, per il mancato rispetto del parametro oggettivo, senza l’eliminazione delle clausole antilucrative ex art. 2514 c.c., continuerà ad accumulare patrimonio indivisibile, e questo perché il comma 3 dell’art. 2545-octies c.c. esonera la cooperativa dall’obbligo, previsto dal comma 2, di redigere un apposito bilancio che determini il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili (cioè non distribuibili). Tale obbligo, infatti, scatta solo “nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari”.
Qualora, invece, vengano meno anche le clausole antilucrative, la cooperativa è tenuta al sopracitato obbligo di redazione del bilancio, con conseguente interruzione dell’accumulo di riserve indivisibili; tuttavia, in caso di ripristino dei requisiti ex artt. 2512-2514 c.c., detto accumulo riprenderebbe il suo corso. In questa ipotesi, l’importo delle riserve legittimamente divisibili accumulate nel periodo in cui la cooperativa non era vincolata dalle regole antilucrative potrebbe essere attratto nell’area della devoluzione ai fondi mutualistici.
Per evitare questo effetto – che peraltro può determinarsi anche qualora una cooperativa che abbia un’origine diversa decida di divenire a mutualità prevalente – in dottrina si suggerisce di predisporre volontariamente, al momento della reintroduzione delle clausole antilucrative, un apposito bilancio che dia evidenza contabile alle riserve cui non si applica la regola della indivisibilità e il regime della devoluzione.
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