L’industria metalmeccanica riduce il congelamento ai fini della trasformazione dello staff leasing
A distanza di pochi giorni dalla diffusione, avvenuta ad opera delle Parti stipulanti (Federmeccanica e Assistal in rappresentanza imprenditoriale e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil quali OO.SS. dei lavoratori), del testo dell’Accordo 22 novembre 2025 contenente il rinnovo della disciplina economica e normativa applicabile al personale dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti (si veda “Nell’industria metalmeccanica oltre 200 euro di aumento retributivo medio nel triennio” del 25 novembre 2025), le Parti stesse ne hanno diffuso con modalità non convenzionali (si intenda senza predisporre un verbale integrativo di errata corrige formale e senza al momento in cui ne scriviamo darne notizia sui propri rispettivi siti internet) una nuova stesura che si differenzia dalla precedente esclusivamente per la previsione di un differente termine all’art. 4 lettera D (Sezione IV, Titolo I) del CCNL, in materia di stabilizzazione a tempo determinato relativa ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. “staff leasing”).
La stesura inizialmente diffusa, nel prevedere che da gennaio 2026 l’attività svolta nell’ambito di contratti di staff leasing che si fosse protratta per una durata complessiva superiore a 48 mesi, benché non consecutivi, avrebbe comportato la stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori, aveva anche a tale riguardo “congelato” i periodi prestati fino al 31 dicembre 2025.
La nuova stesura interviene proprio su tale ultimo termine, anticipandolo dal 31 dicembre al 30 giugno 2025, in questo modo allineandosi a quanto originariamente previsto dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del DL 29 dicembre 2022 n. 198 e all’interpretazione precedentemente fornita dal Ministero del Lavoro con la circ. 27 marzo 2025 n. 6, che al riguardo aveva tuttavia previsto che i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio 2025 dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall’articolo 19 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81.
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