ACCEDI
Mercoledì, 14 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Limiti di tutela del creditore contro il decreto di proroga delle misure protettive

Reclamo proponibile innanzi a una sezione diversa del medesimo Tribunale

/ Antonio NICOTRA

Mercoledì, 14 gennaio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

La Corte d’Appello di Bari, con ordinanza del 14 ottobre 2025, ha esaminato la questione – ancora rimasta inesplorata – relativa all’ammissibilità della proposizione del reclamo avverso il provvedimento di proroga delle misure protettive adottato dal Tribunale (in composizione collegiale) ex art. 55 comma 4 del DLgs. 14/2019 (CCII), in assenza di specifiche previsioni normative sul tema.

Nel caso di specie, in seno al procedimento avente a oggetto una domanda prenotativa per il concordato semplificato ex art. 25-sexies del CCII, il creditore impugnava il decreto di proroga delle misure protettive.
Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità del reclamo sul presupposto che il sistema, in tema di procedure concorsuali, non prevede la reclamabilità dei decreti del tribunale in composizione collegiale avanti al medesimo tribunale anche in diversa composizione (né tale gravame è previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c.).

Il Codice della crisi di impresa, in verità, non ha previsto uno specifico rimedio esperibile avverso il decreto di proroga delle misure protettive di cui all’art. 55 comma 4 del CCII, disciplinando esclusivamente l’impugnazione della ordinanza ex art. 55 commi 2 e 3 del CCII.
Si pone, in concreto, il problema dei rimedi attivabili dai soggetti interessati, considerato che, nella specie, si trattava di un provvedimento del “Tribunale” che non poteva rimanere privo di tutela.

In termini generali, il procedimento per la concessione delle misure cautelari e delle misure protettive atipiche e tipiche è disciplinato dal comma 2 dell’art. 55 del CCII – sulla falsariga dell’art. 669-sexies c.p.c. – e, diversamente dal successivo comma 3, prevede che il contraddittorio sia instaurato preventivamente con fissazione dell’udienza, salvo che il decreto sia emesso inaudita altera parte e, poi, confermato, revocato o modificato con ordinanza all’esito del contraddittorio.

Il decreto di proroga, ex art. 55 comma 4, è assunto, a differenza di quanto previsto dal comma 2, all’esito di un procedimento privo di contraddittorio.
Tale fattispecie, tuttavia, non può ritenersi dissimile dalla conferma di cui al comma 3, per la quale il decreto è reclamabile al Collegio.
Per i giudici di Bari, in particolare, appare irragionevole riconoscere la competenza della Corte d’Appello avverso un provvedimento del Tribunale in composizione collegiale.

La formulazione dell’art. 55 non consente di differenziare chiaramente il provvedimento con cui si confermano o si revocano le misure protettive da quello con cui si prorogano le misure concesse (comma 4 art. 55 del CCII).
Il provvedimento di proroga – stante l’assenza di diverse caratteristiche ontologiche e procedurali tra il reclamo avverso la conferma o la revoca delle misure e il reclamo avverso la loro proroga – pertanto, dev’essere impugnato davanti al Tribunale in composizione collegiale, sebbene in diversa composizione, sul modello di cui all’art. 669-terdecies c.p.c.

Né sussistono ragioni, secondo i giudici di Bari, che giustificherebbero, da un lato, la proposizione del reclamo nelle forme di cui all’art. 737 e ss. c.p.c., e, dall’altro, l’individuazione dell’organo competente nella Corte di Appello ex art. 124 del DLgs. 14/2019, sul presupposto che la stessa offra maggiori garanzie processuali, quando le decisioni abbiano a oggetto i diritti e non l’esercizio di poteri doveri di gestione (Cass. n. 4346/2020).

L’art. 124 del CCII, peraltro, attiene unicamente alla procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso e/o applicato analogicamente a procedure diverse, in mancanza di uno specifico richiamo (come avveniva nel concordato preventivo ex art. 164 del RD 267/42, che prevedeva espressamente la reclamabilità dei decreti del giudice delegato ex art. 26 del RD 267/42).
Ne consegue che l’impugnazione non può essere proposta alla Corte d’Appello, ma al medesimo Tribunale collegiale in diversacomposizione, funzionalmente competente.
L’art. 669-terdecies c.p.c. prevede la reclamabilità dinanzi alla Corte d’Appello solo per i provvedimenti cautelari adottati da altra sezione della stessa Corte d’Appello o, in caso di unica sezione, dalla Corte d’Appello più vicina.

La tutela per il creditore – analogamente a quanto accade per la conferma e/o la revoca della misura protettiva adottata ai sensi del terzo comma dell’art. 55 del CCII – permane anche nel caso di concessione della proroga delle misure protettive, sebbene innanzi a una sezione diversa del medesimo Tribunale che ha pronunciato il provvedimento.

TORNA SU