Il socio accomandante senza poteri gestori non risponde di dichiarazione infedele
La Suprema Corte distingue la possibile responsabilità fiscale dei vari soci rispetto a quella penale
Nell’ambito delle società in accomandita semplice, il reato di infedele dichiarazione, previsto dall’art. 4 del DLgs. 74/2000, può essere commesso solo da colui che inserisce all’interno della dichiarazione fiscale per l’anno di riferimento elementi passivi fittizi o comunque dati che rendono quella dichiarazione infedele. Peraltro, il reato deve essere necessariamente connesso alla posizione di rappresentanza e gestione fiscale della società assunta dal socio (cfr. Cass. n. 19228/2019).
In altre occasioni, la giurisprudenza penale aveva espressamente ricollegato il reato di dichiarazione infedele esclusivamente alla posizione di rappresentanza e gestione fiscale della società assunta dal socio, precisando che la sottoscrizione da parte di un socio amministratore non esonera automaticamente gli altri dalle responsabilità fiscali, occorrendo invece accertare in concreto se gli altri soci svolgano attività gestionali in quella specifica materia e quale sia il loro apporto concorsuale penalmente rilevante nella gestione della materia fiscale (Cass. n. 50201/2015).
Alla luce di tali principi, nel caso affrontato dalla sentenza n. 1074, depositata ieri dalla Cassazione, viene confermata l’assoluzione dell’imputato sulla base del fatto che, nel periodo in contestazione, costui non aveva alcun potere di rappresentanza, e non era stata provata, e anzi esclusa, la consapevolezza e volontarietà del socio accomandante di apportare un contributo alla condotta illecita perpetrata dai soci accomandatari
Viene, in proposito, ricordato che la dichiarazione dei redditi delle società di persone deve essere redatta e sottoscritta non da qualunque socio, ma solo da quello che, a norma di statuto, ne ha l’amministrazione e la rappresentanza (cfr. art. 1 comma 4 del DPR 322/1998, in relazione agli artt. 2295 e 2298 c.c). In proposito vengono altresì richiamati, sul piano normativo, l’art. 40 comma 2 del DPR 600/1973 e l’art. 5 del del TUIR; sul piano interpretativo, la giurisprudenza elaborata dalle sezioni civili della Cassazione, laddove ha rilevato che le società in accomandita semplice sono tenute a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, ma il risultato di esercizio deve essere imputato direttamente ai singoli soci, ovviamente a ciascuno in ragione della quota di partecipazione (Cass. n. 31195/2020).
Il reato in questione, dunque, può ben essere integrato mediante la presentazione della dichiarazione in nome della società in accomandita semplice, benché l’imposta evasa debba essere calcolata avendo riguardo al reddito dei singoli soci. Se ogni singolo socio, in caso di dichiarazione infedele, è soggetto all’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, pro quota, prevista dalla legislazione tributaria, non per questo a ciascun singolo socio non amministratore può essere ascritta, anche, la condotta di rilievo penale avente a oggetto l’omessa dichiarazione dei redditi stessi, non essendo il socio accomandante tenuto alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi societari.
Peraltro, nel caso di specie, non era stato in alcun modo contestato all’imputato il ruolo di amministratore di fatto. Tali solo le motivazioni che hanno mosso la decisione assolutoria della Corte d’appello nel procedimento in esame.
Secondo la Cassazione, si tratta di un’argomentazione logicamente motivata e giustificata in diritto, sulla scorta di una lettura congiunta dei precetti che informano la materia, e dunque condivisibile, non potendo addebitarsi responsabilità alcun al socio solo accomandante, in difetto di prova di un qualsivoglia potere gestorio.
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