Interlocuzione effettiva e reale coi creditori per l’accesso al concordato semplificato
In assenza dei presupposti di legge, la sottrazione del voto è inammissibile e lesiva del credito
Ai fini dell’accesso al concordato semplificato e della formulazione della relativa proposta, in base all’art. 25-sexies comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII), è necessario che l’esperto, nella relazione finale, dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2 lett. a) e b) non sono praticabili.
I requisiti della correttezza e della buona fede presuppongono che nei confronti dei creditori coinvolti nella composizione negoziata (CNC) sia formulata una proposta chiara e fattibile e che gli stessi siano stati posti nelle condizioni di pronunciarsi sulla base di informazioni attendibili e verificabili, anche grazie all’intervento dell’esperto.
È necessario, inoltre, che durante le trattative siano state individuate e discusse le soluzioni percorribili, in grado di offrire ai creditori un soddisfacimento almeno equivalente a quello realizzabile con la liquidazione giudiziale (Trib. Firenze 31 agosto 2022).
Il pieno ed effettivo coinvolgimento di tutti i creditori nel percorso negoziato risulta essenziale al fine di “compensare” la privazione del potere di dissenso nella successiva procedura liquidatoria.
In tal senso si pone da ultimo il Tribunale di Bologna del 23 settembre 2025.
La natura coattiva del concordato semplificato richiede al Tribunale di verificare con particolare attenzione, sulla base della relazione dell’esperto, che vi sia stato un tentativo di CNC dell’imprenditore e che i creditori abbiano già avuto la possibilità di interloquire nel corso delle trattative, ovvero che la corretta dialettica non abbia permesso il conseguimento del risultato della soluzione negoziale della crisi (cfr. in tale senso la Relazione illustrativa del DL 118/2021).
In assenza di un’effettiva interlocuzione – basata su informative complete (in ordine alle cause della crisi, alla condotta anteriore dell’imprenditore, alla fattibilità del piano e all’alternativa liquidatoria), sulla comprensione delle ragioni del dissenso dei creditori e sulla valutazione dell’irrazionalità o del superamento mediante un’altra soluzione della crisi (l’esperto deve dichiarare se le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2 lett. a) e b) non sono praticabili) – il ricorso al concordato semplificato non può essere ammesso: la sottrazione del voto ai creditori, infatti, non risulta ammissibile, poiché lesiva del diritto di credito.
La buona fede per valutare i presupposti di accesso al concordato semplificato, secondo il Tribunale di Bologna, va ricostruita e verificata con riferimento all’effetto prodotto ai fini dell’omologazione di un “concordato coatto”. L’attestazione dell’esperto, d’altra parte, non vincola il Tribunale laddove le concrete circostanze fattuali esposte (o evincibili dalla documentazione della composizione negoziata) depongano per la mancanza di una trattativa condotta secondo i suddetti criteri (cfr. Trib. Bologna 18 marzo 2025).
La conduzione in buona fede delle trattative nella composizione negoziata da parte dell’imprenditore non consiste solo nell’assenza di mala fede (es. utilizzo strumentale della composizione negoziata, comportamenti volutamente decettivi nei confronti dei creditori), ma richiede la presenza di dati positivi e obiettivi. Il focus attiene, infatti, all’effettività della disclosure e della possibilità per i creditori di esaminare e valutare il piano e la proposta formulata.
Non è possibile astrattamente decidere se la proposta e il piano devono essere necessariamente “trattabili” dai creditori o anche “chiusi”: la soluzione dipende dalla ragionevolezza del piano, dell’allocazione dei “valori” a disposizione e dell’entità di sacrificio che ad alcuni creditori (o ad alcune categorie di creditori) può essere richiesto di sopportare.
Affinché possa aversi buona fede, l’imprenditore deve ricercare, anche con le modifiche suggerite dall’esperto o dall’esito delle interlocuzioni con i creditori, una soluzione adeguata, ragionevole e fattibile e la non perseguibilità del risanamento attraverso gli sbocchi fisiologici (cioè quelli più significativamente negoziali) della CNC non deve essere ascrivibile a lui, ma alla mancata adesione dei creditori, nonostante siano stati messi in condizione di conoscere ed esprimersi su una proposta e un piano realisticamente attuabili e non deteriori rispetto all’alternativa liquidatoria.
I giudici bolognesi chiosano, relativamente al caso de quo, che la scelta dell’imprenditore di non prorogare la composizione negoziata perché non più realizzabile il piano in continuità diretta e optare per il deposito della domanda di accesso al concordato semplificato non risponde alla dinamica di negoziazione che consente l’accesso allo strumento di cui all’art. 25-sexies del CCII, perché l’omologa senza voto è possibile solo se i creditori hanno avuto l’opportunità di conoscere e pronunciarsi su una proposta attendibile nel percorso di CNC.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941